Il 24 giugno 2024 è stato pubblicato il 14° pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea nei confronti della Russia. Come in precedenza, anche questo pacchetto comprende più atti normativi: il Reg. (UE) 2024/1776 del 24 giugno 2024, in attuazione del Reg. (UE) 2024/1428, con il quale si attuano misure di contrasto alla propaganda russa; il Reg. (UE) 2024/1746 del 24 giugno 2024, che amplia il novero di soggetti con i quali è vietato operare; il Reg. (UE) 2024/1745 del 24 giugno 2024, che modifica il Reg. (UE) 833/2014, ampliando le restrizioni oggettive alle transazioni tra soggetti unionali e russi.
Gli obiettivi che l’UE si pone con l’adozione delle nuove misure sono, da un lato, la riduzione delle entrate finanziarie ed economiche della Russia e, dall’altro, l’indebolimento della capacità bellica russa.
Per perseguire il primo obiettivo, il nuovo pacchetto amplia l’elenco di persone fisiche ed entità giuridiche sottoposte a congelamento dei beni aggiungendo 116 nuovi soggetti; inoltre, tra le misure finanziarie di nuova introduzione, vi sono il divieto per le banche UE di utilizzare il sistema di messaggistica finanziaria SPSF, messo a punto dalla Banca centrale russa, e il divieto per gli operatori unionali di operare con istituti bancari, di credito e fornitori di cripto-attività stabiliti fuori dal territorio dell’Unione che sostengono l’ampliamento delle capacità belliche russe.
Per quanto riguarda il secondo obiettivo che l’UE si pone, ovvero indebolire le capacità militari della Russia, con il nuovo pacchetto sanzionatorio vengono introdotte nuove misure e ne vengono rafforzate altre già esistenti; nello specifico, sono previsti:
Oltre a quanto previsto dal 14° pacchetto, a partire dal 1° luglio 2024 entrano in vigore le nuove misure daziarie stabilite dal Regolamento (UE) 2024/1652, che modifica l’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune dell’UE.
Con questo nuovo regolamento, l’Unione Europea introduce differenziazioni nelle aliquote applicate all’importazione di cereali, semi oleosi e prodotti derivati, polpe di barbabietole e piselli: se esportate direttamente o indirettamente da Russia e Bielorussia, tali merci non potranno più beneficiare delle condizioni favorevoli attualmente previste per l’importazione di queste categorie merceologiche da tutti gli altri paesi terzi di esportazione. A titolo di esempio, l’importazione in UE di piselli destinati alla semina, classificati al codice NC 0713 1010 00, beneficia dell’esenzione dal dazio erga omnes; dal 1° luglio, se questo stesso prodotto sarà importato direttamente o indirettamente da Russia e Bielorussia, il dazio sarà pari a 50%. I capitoli della Taric interessati dalle modifiche sono i seguenti:
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