In data 30 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento (UE) 2024/1865 del 29/06/24, che modifica il Reg. (CE) n. 765/2006 ampliando le misure restrittive nei confronti della Bielorussia. Il nuovo pacchetto sanzionatorio, in vigore dal 1° luglio, mira a colpire il regime bielorusso in quanto coinvolto pesantemente nel conflitto russo-ucraino e ritenuto colpevole di attuare azioni che aggirano le sanzioni dell’UE contro la Russia. Le misure introdotte intendono ledere diversi aspetti dell’economia e della società bielorusse e ricalcano in gran parte quelle già in essere nei confronti della Russia.
Per quanto riguarda le restrizioni al commercio, i nuovi provvedimenti hanno l’obiettivo di colpire settori strategici dell’economia bielorussa e le sue capacità finanziarie, tra cui:
- divieto di esportazione per beni che rafforzano le capacità industriali bielorusse e di beni e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo militare e tecnologico del regime;
- restrizioni all’esportazione di beni di lusso e all’importazione di oro, diamanti e prodotti che li contengono, qualora questi siano di origine o provenienza bielorussa;
- misure che vietano agli operatori unionali di esportare prodotti e tecnologie idonei a essere impiegati nella navigazione marittima e nella produzione di petrolio e gas naturale, ma anche misure volte a vietare l’importazione di prodotti minerari e petrolio greggio;
- introduzione di restrizioni al transito di beni attraverso il territorio bielorusso, anche se destinati a paesi terzi. Tra i prodotti per i quali è vietato il transito per la Bielorussia si annoverano le armi da fuoco e loro parti e componenti, i beni a duplice uso e quelli che rafforzano le capacità industriali, militari e tecnologiche della Bielorussia, alcuni macchinari e tecnologie idonei ad essere impiegati nei settori aeronautico e spaziale.
In ambito finanziario, il nuovo pacchetto sanzionatorio intende danneggiare in modo più deciso il regime bielorusso attraverso il divieto di acquisire o ampliare le partecipazioni di soggetti unionali all’interno di società bielorusse, ma anche di concedere prestiti o crediti e prestare servizi di investimento. Inoltre, non sarà più possibile fornire servizi contabili e amministrativo-gestionali, relativi alle pubbliche relazioni, di architettura e ingegneria, consulenza giuridica e informatica, ma anche servizi pubblicitari e software al governo bielorusso e a persone o enti a esso collegati, salvo la possibilità di applicare specifiche esenzioni contrattuali.
Infine, con il Regolamento (UE) 2024/1865 vengono introdotte misure anti-elusive, analoghe a quelle già adottate nei pacchetti sanzionatori più recenti nei confronti della Russia:
- clausola ‘No Belarus’: ogni soggetto unionale che intenda esportare verso paesi terzi, ad eccezione di alcuni paesi partner dell’UE, merci elencate negli allegati XVI, XVII, XXVIII, XXX, nonché armi da fuoco e munizioni in allegato I del Regolamento UE 258/2012, è tenuto a vietarne per contratto la riesportazione in Bielorussia e per uso in Bielorussia. Devono essere previsti rimedi adeguati in caso di violazione della norma e sull’operatore unionale grava l’obbligo di informare l’autorità competente qualora venga a conoscenza di violazioni;
- previsione di meccanismi di due diligence: l’esportatore di merci dell’allegato XXX deve adottare misure appropriate per individuare e valutare i rischi di esportazione in Bielorussia; inoltre, i soggetti unionali devono adoperarsi affinché le proprie sedi estere non prendano parte ad attività che compromettano i provvedimenti restrittivi adottati dall’Unione nei confronti della Bielorussia.
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